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Art. 5 Eccezioni
1 Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero oneri sproporzionati. 2 I laboratori di prova designano, d’intesa con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.5 3 Il latte è esentato dal controllo se il veterinario cantonale ordina l’abolizione del controllo del latte di cui all’articolo 102 capoverso 1ter lettera d dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie.6 5 Nuovo testo giusta il n. I 12 dellʼO del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3041). 6 Introdotto dal n. II 2 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). |