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Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo del latte
1 Al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione). Quest’ultimo mette i risultati a disposizione dei produttori e dei valorizzatori che acquistano il latte direttamente dai produttori (primi acquirenti di latte).7 2 I laboratori di prova devono notificare i risultati alle competenti autorità d’esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all’articolo 15 sono soddisfatte.8 3 Essi registrano regolarmente nel sistema d’informazione per i risultati dei controlli e delle analisi di cui all’ordinanza del 27 aprile 20229 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare i seguenti dati:10
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 831). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 831). 10 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272). 11 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6857). Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 7 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691). |