Ordinanza
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Art. 12 Diritto d’autore
1 Se l’interesse dell’autorità lo esige, il Consiglio federale e i servizi subordinati sono autorizzati a utilizzare i lavori, protetti dal diritto d’autore, che sono stati prodotti dai membri della Commissione nell’esercizio della loro attività commissionale. 2 Il diritto d’utilizzazione comprende segnatamente la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione, la registrazione su supporto informatico e l’allestimento di microfilm. 3 Il detentore del diritto d’autore di un’opera ha diritto a un’indennità supplementare unicamente se l’opera è utilizzata a fini commerciali. |