Ordinanza
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Art. 24 Disposizioni particolari applicabili al trasporto di donne e bambini
1 I bambini sono trasportati in modo adeguato alla loro età, ai loro bisogni e all’insieme delle circostanze. 2 Per quanto possibile, le donne sono scortate da una persona dello stesso sesso. Nei veicoli muniti di celle, donne e uomini non possono essere trasportati nella stessa cella. È fatto salvo il trasporto di membri della stessa famiglia. |