Art. 11 Congedo e viaggi di congedo
1 ...33 2 In caso di matrimonio, nascita e decesso nonché in caso di malattia e infortunio ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200134 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers), il congedo può essere prolungato per la durata del viaggio, tuttavia al massimo di quattro giorni. 3 L’AFD può assumersi i costi di viaggio nei casi di cui all’articolo 40 capoverso 3 lettere a–e nonché g O-OPers. L’articolo 10 capoverso 3 si applica per analogia. 33 Abrogato dall’all. all’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119). |