Ordinanza
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Art. 11 Autorizzazione
1 L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta. 2 L’UFAG può vincolare l’autorizzazione a oneri e condizioni nonché prescrivere indicazioni particolari per l’etichettatura. Determina la designazione del concime41 3 Concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati unicamente se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44 dell’ordinanza del 10 settembre 200842 sull’emissione deliberata nell’ambiente.43 4 Un concime che è stato messo in commercio con un’autorizzazione non necessita di autorizzazioni ulteriori nelle fasi successive del commercio. 5 L’autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento dell’autorizzazione. Su domanda essa è prorogata di dieci anni. L’UFAG può autorizzare, senza procedere a un nuovo esame, le modifiche di caratteristiche che non influiscono sulle condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione.44 6 L’autorizzazione per un concime decade se il tipo di concime cui esso corrisponde viene iscritto nella lista dei concimi. 7 Anche in seguito all’omologazione il titolare dell’autorizzazione comunica regolarmente e spontaneamente nuove scoperte concernenti il concime. 8 L’UFAG può in ogni momento vincolare l’autorizzazione a condizioni e oneri restrittivi oppure ritirarla se:
9 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute, l’UFAG può revocare un’autorizzazione con il consenso del titolare della stessa.45 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). 42 RS 814.911 43 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 20084377). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). 45 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). |
