Ordinanza
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Art. 13 Seconda autorizzazione
1 Chiunque intende mettere in commercio un concime, non essendo egli stesso titolare della relativa autorizzazione, deve inoltrare una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16. 2 L’UFAG può rinunciare alle indicazioni e alle prove del secondo richiedente e fondarsi su quelle fornite dal titolare della prima autorizzazione se il secondo richiedente prova che:
3 Se l’UFAG, fondandosi su nuove scoperte, ha in un secondo tempo chiesto al titolare della prima autorizzazione una documentazione ulteriore in vista di una nuova decisione, per un periodo di cinque anni a decorrere da tale decisione e almeno fino a scadenza del termine di cui al capoverso 2 lettera b non può far capo ai relativi dati senza il consenso del titolare della prima autorizzazione. |
