Ordinanza
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Art. 18 Esame della domanda
1 L’UFAG non è tenuto a completare le indicazioni e le prove a sostegno della domanda; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti e altre rilevazioni. La verifica della classificazione e dell’etichettatura del concime giusta l’articolo 16 capoverso 1 lettera h non avviene nell’ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro della verifica del controllo autonomo secondo le disposizioni dell’articolo 81 OPChim56.57 2 L’UFAG non esegue tali esperimenti e rilevazioni e si pronuncia in merito alla domanda in base alla documentazione esistente se il richiedente:
3 Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l’UFAG effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per la concessione dell’autorizzazione unicamente se sono soddisfatti i requisiti dell’ordinanza del 10 settembre 200858 sull’emissione deliberata nell’ambiente.59 56 RS 813.11 57 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. 6 all’O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1903). 58 RS 814.911 59 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 20084377). |