Ordinanza
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Art. 21a Restrizioni relative alla composizione 68
1 Un concime può essere messo in commercio unicamente se adempie le esigenze dell’allegato 2.6 ORRPChim69 relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti. 2 È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, sostanze contenenti medicamenti, componenti di Ricinus communis o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo. 3 Su domanda l’UFAG può autorizzare l’aggiunta di inibitori della nitrificazione, impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati. L’autorizzazione è rilasciata soltanto se l’utilizzazione di simili miscele non può compromettere la fertilità del suolo. 4 I produttori di concimi possono utilizzare soltanto materie prime idonee e che non pregiudicano il prodotto finito. Ai concimi aziendali possono essere aggiunti materiali di aziende non agricole se i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 1 sono rispettati. 5 Nella fabbricazione o nell’impiego di un concime non devono essere diffusi organismi indesiderati, quali organismi patogeni o semi di neofite. 68 Nuovo testo gisuta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133971). 69 RS 814.81 |