Ordinanza
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Art. 24b Registrazione delle forniture di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio 86
1 Chi fornisce concimi aziendali deve registrare tutte le forniture nel sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 165f LAgr. Le forniture di concimi aziendali in sacchi non devono essere registrate. 2 Chi fornisce concimi ottenuti dal riciclaggio deve registrare nel sistema d’informazione tutte le forniture ad acquirenti che ogni anno acquistano concimi ottenuti dal riciclaggio con un tenore complessivamente superiore a 105 chilogrammi di azoto o a 15 chilogrammi di fosforo. 3 I detentori di impianti ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1, che forniscono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2, devono registrare nel sistema d’informazione anche i materiali apportati compostabili o fermentabili. Per i materiali apportati di origine agricola va registrato ogni ritiro; per i materiali apportati di origine non agricola va registrato una volta all’anno il quantitativo totale. 4 I dati da registrare si basano sull’articolo 14 dell’ordinanza del 23 novembre 201387 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. 86 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6295). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133971). |
