Ordinanza
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Art. 24c Oneri complementari per lo stoccaggio e la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio 88
1 I detentori di impianti ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 possono fornire concimi ad acquirenti che non li utilizzano su terreni in proprietà o in affitto soltanto se gli acquirenti dimostrano di possedere le conoscenze necessarie per l’utilizzo. 2 In caso di stoccaggio e fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio vanno osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque. 3 I detentori di impianti devono effettuare le necessarie analisi secondo le istruzioni dell’UFAG, onde garantire che le esigenze di cui all’articolo 21a capoverso 1 siano adempiute. Mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi. 88 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133971). |
