Ordinanza
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Art. 25 Caratterizzazione dei concimi geneticamente modificati 89
1 I concimi costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organismi devono essere caratterizzati con l’indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato». 2 Per i concimi che contengono, in quantità inferiore allo 0,1 per cento della massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l’UFAG, d’intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può stabilire in casi particolari deroghe all’obbligo di etichettatura.90 89 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034793). 90 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 20084377). |
