Ordinanza
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Art. 28 Statistiche di vendita
Ditte e persone che producono e/o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all’UFAG, su richiesta, dati concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell’ordinanza del 30 giugno 199393 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 93 RS 431.012.1 |
