Ordinanza
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Art. 29 Esecuzione
1 Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano compete all’UFAG; in particolare gli compete l’autorizzazione dei concimi e il controllo del rispetto dell’obbligo di notifica. 2 I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest’ultima sono rispettati. L’UFAG assume tale compito a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.94 3 Gli organi di esecuzione possono prelevare, far prelevare o esigere campioni nonché analizzarli o farli analizzare. 4 Su domanda, l’indennità per i campioni è pagata in base al prezzo corrente. Non è versata alcuna indennità alle ditte o alle persone che producono, fabbricano, importano, forniscono in nuovo imballaggio, trasformano o mettono in commercio i concimi controllati. 5 Gli organi di esecuzione sono autorizzati ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento della ditta o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi. 94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4923). |
