Ordinanza
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Art. 30 Collaborazione tra le autorità
1 Prima di omologare un concime, l’UFAG consulta i servizi federali interessati. La loro partecipazione è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199795 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.96 2 Trattandosi dell’omologazione di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l’UFAG dirige e coordina la procedura tenendo conto dell’ordinanza del 10 settembre 200897 sull’emissione deliberata nell’ambiente.98 3 L’UFAG, l’organo di notifica e i servizi di valutazione ai sensi dell’OPChim99 mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordinanza, dell’OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’uomo o dell’ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura necessaria all’adempimento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatizzate.100 95 RS 172.010 96 Nuovo testo giusta il n. II 18 dell’O del 18 mag. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695). 97 RS 814.911 98 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 5 all’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 20084377). 99 RS 813.11 100 Introdotto dal n. II 18 dell’O del 18 mag. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695). |
