Ordinanza
|
|
Art. 30a Competenze dell’UFAG 101
1 L’UFAG può:
2 Per un periodo limitato, l’UFAG può autorizzare la fornitura di compost o digestato che non supera di oltre il 50 per cento i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim se:103
3 Se rilascia un’autorizzazione ai sensi del capoverso 2, l’UFAG limita la quantità fornita in modo tale che il carico di inquinanti per ettaro del compost o del digestato non sia superiore al carico che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim.104 4 L’UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera c possono in ogni momento prelevare campioni presso i produttori di concimi, segnatamente negli impianti di compostggio e di fermentazione, nonché sul luogo del loro impiego come fertilizzanti. 101 Introdotto dal n. II 18 dell’O del 18 mag. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695). 102 RS 814.81 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). |
