Ordinanza
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Art. 4 Divieto dell’utilizzazione
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)19 può determinare i prodotti che, non disponendo di un’omologazione per la messa in commercio, non possono essere utilizzati come concimi. 2 Se un concime è stralciato dalla lista di cui all’articolo 7 o l’autorizzazione secondo l’articolo 11 è ritirata, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può emanare un divieto immediato di utilizzazione per il prodotto interessato, se gli effetti collaterali possono avere gravi conseguenze.20 19 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4923). |