Ordinanza
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Art. 8 Condizioni per l’iscrizione
1 Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:
2 Sono inoltre iscritti nella lista dei concimi i tipi di concime autorizzati in Svizzera e omologati in un paese che per concimi con valori caratteristici simili applica condizioni di omologazione comparabili. Per valutare se tali condizioni sono soddisfatte, il DEFR si rifà ai dati contenuti nella lista dei concimi del paese d’origine; prende in considerazione altri dati nella misura in cui sono portati a sua conoscenza. 3 Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi unicamente se è garantita la protezione del primo richiedente che ne fa domanda in Svizzera; si applica per analogia l’articolo 13 capoversi 2 e 3. 4 Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133971). 38 Introdotta dal n. II 3 dell’all. 8 all’O del 25 mag. 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RU 2011 2699). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133971). |
