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Art. 3 Obblighi del fabbricante
1 Il fabbricante garantisce che le disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione, alla produzione, all’etichettatura, comprese quelle dell’articolo 1 capoverso 3, e ai dati da fornire nel registro dei prodotti siano adempiute. 2 Deve essere titolare dell’autorizzazione prima di mettere in commercio un concime soggetto ad autorizzazione. 3 Garantisce la qualità, l’esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti. 4 Fintanto che il concime è messo in commercio, conserva i documenti che sono serviti ai fini della valutazione e della classificazione e, se necessario, li mette a disposizione delle autorità. |