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Art. 34 Registro dei prodotti
1 Salvo deroghe all’obbligo di registrazione giusta l’articolo 17, tutti i concimi messi in commercio in Svizzera devono figurare nel registro dei prodotti ai sensi dell’articolo 72 OPChim30. 2 I dati necessari per la registrazione e per l’autorizzazione sono registrati nel registro dei prodotti. |