Art. 2 Mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia
1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti: - a.
- trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto, purché vengano controllate giornalmente;
- b.
- lacci, calappi metallici, reti, panioni e ami;
- c.
- nella caccia da tana: la gassatura e la fumicatura di tane, lo stanamento di tassi, l’impiego di pinze e pali, gli spari per stanare la preda e l’impiego contemporaneo di più di un cane per tana;
- d.
- animali vivi da richiamo;
- e.
- apparecchi elettronici per la riproduzione del suono per attirare animali, dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti nonché puntatori laser, dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili;
- f.
- esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narcotizzanti;
- g.
- balestre, archi, fionde, giavellotti, lance, coltelli, fucili e pistole ad aria compressa;
- h.
- armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi, fucili a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12), armi automatiche e armi da pugno;
- i.
- armi da fuoco:
- 1.
- la cui canna è inferiore a 45 cm,
- 2.
- il cui calcio è piegabile, telescopico o non solidamente collegato con il sistema di percussione,
- 3.
- la cui canna è svitabile,
- 4.
- la cui canna è dotata di un silenziatore integrato o montabile;
- j.
- lo sparare da imbarcazioni a motore con potenza superiore a 6 kW, salvo per evitare danni agli attrezzi da pesca posati durante l’esercizio della pesca professionale;
- k.
- lo sparare da veicoli a motore in moto, teleferiche, funicolari, seggiovie e sciovie nonché ferrovie e aeromobili;
- l.
- nella caccia agli uccelli acquatici: pallini di piombo.6
2 In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati: - a.
- armi da pugno per dare il colpo di grazia;
- b.
- coltelli e lance per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare se la selvaggina è ferita e il colpo di grazia mette in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti.7
2bis Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, per i mezzi ausiliari seguenti i Cantoni disciplinano: - a.
- armi da fuoco: la munizione e il calibro ammessi, le distanze massime di tiro consentite nonché la prova periodica della precisione di tiro quale condizione per l’autorizzazione di caccia;
- b.
- cani da caccia: l’addestramento e l’impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale.8
2ter L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può emanare direttive per l’impiego di mezzi ausiliari e sistemi.9 3 I Cantoni possono vietare l’impiego di altri mezzi ausiliari. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 8 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 9 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
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