Ordinanza
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Art. 9 Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette
1 Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli.33 2 I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento. 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). |