Ordinanza
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Art. 8 Termini di domanda e scadenze 26
1 La domanda in vista di ottenere contributi per singole colture e il supplemento per i cereali va inoltrata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. Il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio in caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari.27 2 Il Cantone può fissare un termine di domanda entro il termine di cui al capoverso 1. 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943). |