Ordinanza
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Art. 27 Distruzione e rettificazione
1 L’autorità di controllo fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi. 2 Essa fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati. 3 La persona interessata può chiedere in qualsiasi momento all’autorità di controllo di procedere:
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