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Art. 23 Secondo incanto
(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)21 1 Se non vi fu aggiudicazione o se il contratto di vendita fu rescisso, viene ordinato un secondo incanto. 2 In questo secondo incanto non viene fissato un prezzo minimo di aggiudicazione. 3 Le disposizioni degli articoli 19–22 si applicano per analogia. 4 Se il pegno doganale rimane invenduto anche dopo il secondo incanto, si procede a una vendita a trattativa privata. 21 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845). |