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Art. 1 Enclave doganale
(art. 3 cpv. 3 LD) 1 Dal territorio doganale è esclusa la regione di Samnaun e Sampuoir. 2 La linea doganale è definita rispetto al territorio doganale come segue: dal Piz Rots in direzione sud-est passando per il Piz Chamins verso lo Stammerspitz, ancora più a est verso il Muttler, poi verso nord-est verso il Piz Mundin - Piz Mezdi – punto 2248 – sino a Schergenbach attraverso il Grat, che delimita la valle Sampuoir contro il Fernertobel. |