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Art. 2 Vigilanza doganale nell’enclave doganale
(art. 3 cpv. 3 LD) 1 Nell’enclave doganale, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può svolgere segnatamente i seguenti compiti:4
2 Sono fatte salve le competenze di altre autorità della Confederazione e autorità cantonali nell’esecuzione di disposti federali di natura non doganale. 4 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741). |