Ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 26 aprile 1993 (Stato 1° gennaio 2018) |
Art. 15 Adeguamento dei progetti di tariffa
1Se la Camera arbitrale ritiene che una tariffa o singole disposizioni tariffali non siano atte ad essere approvate, essa offre alla società di gestione la possibilità di modificare i propri progetti di tariffa prima di adottare una decisione, in modo da rendere possibile l'approvazione. 2Qualora la società di gestione non si avvalesse di tale possibilità, la Camera arbitrale può operare le necessarie modifiche di moto proprio (art. 59 cpv. 2 LDA). |