Ordinanza
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Art. 16b Protezione dei campioni e dei dati genetici 25
1 Chi tratta dati genetici deve assicurare che sia garantita la protezione dei dati in particolare dalla comunicazione, dalla modifica, dalla cancellazione, dalla distruzione o dalla produzione di copie illecita o involontaria, nonché dalla perdita. 2 La protezione deve essere garantita mediante misure tecniche e organizzative adeguate, in particolare mediante:
3 Le misure vanno determinate e aggiornate sulla base di un’analisi dei rischi e tenendo conto dello stato della tecnica. Vanno stabilite all’interno di un piano secondo l’allegato 3. 4 Se i dati di cui al capoverso 2 lettera d vengono pseudonimizzati e trasmessi a un Paese la cui legislazione non garantisce una protezione adeguata, la persona interessata deve esserne informata nell’ambito dell’informazione. 5 Alle operazioni relative ai campioni si applicano per analogia i capoversi 1–4. 25 Introdotto dal n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 586). |