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Art. 1a Durata dell’obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata 3
(Art. 2 cpv. 5 LDist) 1 L’obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese sostenute nell’ambito del lavoro distaccato decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi. 2 Il capoverso 1 non si applica se al lavoratore distaccato è garantito un salario minimo sulla base di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o di un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni4. 3 Introdotto dal n. II dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883). |
