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Art. 54
1 Quando mette a disposizione sul mercato un dispositivo, il distributore rispetta, nell’ambito della sua attività, i requisiti vigenti con la dovuta diligenza. Prima della messa a disposizione sul mercato verifica se:
2 Fatta eccezione per il capoverso 1 lettera d, la verifica può essere effettuata a campione. 3 Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un dispositivo non sia conforme ai requisiti della presente ordinanza, non può mettere a disposizione sul mercato il dispositivo in questione fino a quando non venga reso conforme. 4 Gli altri obblighi del distributore prima e dopo la messa a disposizione sul mercato di un dispositivo sono retti dagli articoli 14 e 16 paragrafi 3 e 4 UE-MDR67. Devono in particolare essere rispettati gli obblighi riguardanti:
67 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f. |