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Art. 62 Verifica 74
1 I fabbricanti presentano il rapporto sulla sicurezza all’organo designato coinvolto nella valutazione della conformità. 2 Per i dispositivi della classe III o i dispositivi impiantabili l’organo designato esamina il rapporto sulla sicurezza e riporta il risultato della sua valutazione con i dettagli delle eventuali misure. 3 Su richiesta, i fabbricanti o i loro mandatari presentano all’autorità competente il rapporto sulla sicurezza e il risultato della valutazione con i dettagli delle eventuali misure. 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2021 281). |