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Art. 9 Dispositivi fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie
1 I dispositivi fabbricati e utilizzati esclusivamente in istituzioni sanitarie sono considerati messi in servizio. A tali dispositivi si applicano i pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione secondo l’allegato I UE-MDR15, ma non gli altri requisiti della presente ordinanza, purché siano soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 5 paragrafo 5 lettere a–h UE-MDR. 2 Il capoverso 1 non si applica ai dispositivi fabbricati su scala industriale. 15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f. |