Ordinanza del DATEC
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Art. 10 Esigenze di navigabilità 30
1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201231. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell’EASA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS‑27, CS‑29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. 2 Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l’UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L’UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell’autorità aeronautica degli Stati Uniti d’America, quali FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31. 3 La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l’UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152181). 31 Conformemente al n. 3 dell’allegato dell’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 32 EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu) 33 CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dellʼEASA 34 FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti dʼAmerica; www.faa.gov). |
