Ordinanza del DATEC
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Art. 2366
1 L’esercente è responsabile del mantenimento della navigabilità dell’aeromobile. 2 L’esercente garantisce che l’aeromobile sia sottoposto a manutenzione secondo le esigenze applicabili e che ne sia verificata periodicamente la navigabilità conformemente alle pertinenti disposizioni. 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). |
