Ordinanza del DFI
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Art. 10 Ulteriore caratterizzazione
1 Nell’elenco degli ingredienti dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne gli ingredienti carnei devono essere indicati nel seguente modo:
2 Stomaci, vesciche e intestini trattati devono essere dichiarati indicando la specie animale da cui derivano. 3 Gli involucri degli insaccati devono essere dichiarati nell’elenco degli ingredienti nel seguente modo:
4 Sugli imballaggi e sugli involucri delle seguenti derrate alimentari si deve indicare che prima del consumo i prodotti devono subire un trattamento termico completo:
5 Sugli imballaggi e sugli involucri della carne, dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne non destinati a essere consegnati ai consumatori, deve figurare una datazione ai sensi dell’articolo 13 OID6. Per la carne, al posto del termine minimo di conservazione o della data di scadenza, può essere indicata la data di imballaggio. 6 L’affumicatura, il condimento, la marinatura o l’impanatura di carne e prodotti a base di carne non sono considerati una elaborazione o trasformazione sufficienti secondo l’articolo 15 capoverso 3 OID. 7 Sugli imballaggi e sugli involucri della carne macinata devono inoltre figurare le seguenti indicazioni di cui all’allegato 1:
8 Con misure opportune si deve garantire che la carne di suini domestici, ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 23 novembre 20057 concernente la macellazione e il controllo delle carni, che non è stata sottoposta all’esame trichinoscopico, nonché i preparati di carne o i prodotti a base di carne preconfezionati che sono stati fabbricati con tale carne siano destinati solamente al mercato svizzero. Gli imballaggi e gli involucri di tali prodotti devono essere caratterizzati per la consegna al consumatore con un contrassegno quadrato che contiene l’indicazione «solo CH». Per i prodotti a base di carne destinati a essere offerti al consumatore in self-service va applicata tale indicazione scritta. 9 Sugli imballaggi e sugli involucri di carne fresca di pollame o preparati a base di carne di pollame, nello stesso campo visivo della denominazione specifica deve figurare un’indicazione o un chiaro riferimento in merito all’igiene, da cui risulti:
10 ...8 7 [RU 2005 5493, 2006 4807, 2007 561all. 2 n. 2 2711 n. II 1, 2008 5169, 2011 2699all. 8 n. II 2 5453 all. 2 n. II 2, 2013 3041, 2014 1691all. 3 n. II 6, 2015 36295201all. n. II 3. RU 2017 411art. 62 cpv. 1].Ora l’O del 16 dic. 2016 (RS 817.190). 8 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2281). |
