Ordinanza del DFI
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Art. 6
1 Per la fabbricazione di carne macinata e di preparati di carne può essere utilizzata solo carne fresca proveniente dalla muscolatura scheletrica, compreso il grasso annesso. 2 Non possono essere utilizzati:
3 Per preparati di carne destinati chiaramente a essere consumati soltanto dopo un trattamento termico può essere utilizzata anche:
4 Il responsabile assicura che la carne macinata adempia i requisiti di cui all’allegato 1. |