Ordinanza del DFI
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Art. 8
1 La carne separata meccanicamente può essere ottenuta solo da carne fresca secondo l’articolo 4 capoverso 2.3 2 Non possono essere utilizzate:
3 Sono fatti salvi gli articoli 179d capoverso 5 e 180c capoverso 5 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie (OFE). 4 Il tenore di calcio della carne separata meccanicamente:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2281). |
