1 Per la produzione di gelatina e collagene destinati a essere utilizzati in derrate alimentari possono essere impiegate solo le seguenti materie prime:
- a.
- ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 OFE12;
- b.
- pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito;
- c.
- pelli di suini;
- d.
- pelli di volatili;
- e.
- legamenti e tendini;
- f.
- pelli di selvaggina allo stato libero;
- g.
- pelli e spine di pesce.
2 L’uso di pelli che non sono destinate alla produzione di derrate alimentari e che sono state sottoposte a processi di concia è vietato.
3 Le materie prime menzionate nel capoverso 1 lettere a–e devono provenire da animali macellati in un macello autorizzato e risultati idonei al consumo umano in seguito all’ispezione della carne.
4 Le materie prime menzionate nel capoverso 1 lettera f devono provenire da selvaggina risultata idonea al consumo umano.
5 Le materie prime che non hanno subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione devono provenire da aziende notificate conformemente all’articolo 20 ODerr o autorizzate conformemente all’articolo 21 ODerr.
6 Possono essere utilizzate le seguenti materie prime:
- a.
- ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 OFE, provenienti da aziende elencate dall’autorità competente e poste sotto il suo controllo e che sono state sottoposte a uno dei seguenti trattamenti:
- 1.
- frantumazione in pezzi di circa 15 mm, sgrassatura con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C durante almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C durante almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C durante almeno 10 minuti; successivamente separazione, lavaggio e asciugatura durante almeno 20 minuti tramite un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C o durante almeno 15 minuti tramite un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C,
- 2.
- essiccazione durante 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C,
- 3.
- trattamento con acido, in cui, prima dell’essicazione, occorre mantenere il pH al centro della massa a un valore inferiore a 6 durante almeno un’ora;
- b.
- pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito, pelli di suini, pelli di volatili e pelli di selvaggina allo stato libero provenienti da aziende sotto il controllo di ed elencate dall’autorità competente, e che sono state sottoposte a uno dei seguenti trattamenti:
- 1.
- trattamento con alcali, in cui occorre ottenere un pH superiore a 12 al centro della massa, e successiva salatura durante almeno sette giorni,
- 2.
- essiccazione durante almeno 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,
- 3.
- trattamento con acido, in cui durante almeno un’ora occorre mantenere il pH al centro della massa a un valore inferiore a 5,
- 4.
- trattamento alcalino, in cui durante almeno 8 ore occorre ottenere un pH superiore a 12 per l’intera massa;
- c.
- ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 OFE, pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito, pelli di suini, volatili e pesci, pelli di selvaggina allo stato libero, che sono state sottoposte a un trattamento diverso da quelli specificati alle lettere a e b e che provengono da aziende notificate conformemente all’articolo 20 ODerr o autorizzate conformemente all’articolo 21 ODerr.
7 Per i trattamenti di cui al capoverso 6 lettera b numeri 1 e 2, la durata del trattamento può includere il tempo di trasporto.
8 Le materie prime trasformate di cui al capoverso 6 devono essere ottenute da:
- a.
- ruminanti tenuti come animali da reddito, suini e volatili macellati in un macello autorizzato e risultati idonei al consumo umano in seguito all’ispezione della carne; o
- b.
- selvaggina allo stato libero abbattuta, le cui carcasse sono risultate idonee al consumo umano in seguito all’ispezione della carne.
9 I centri di raccolta e le concerie sono autorizzati a fornire materie prime conformi ai requisiti di cui ai capoversi 1–8 per la produzione di gelatina commestibile e collagene destinato al consumo umano, se l’autorità competente li ha autorizzati a tale scopo ai sensi dellʼarticolo 21 ODerr. I locali di deposito devono soddisfare i requisiti seguenti:
- a.
- devono avere pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, disporre di impianti di refrigerazione;
- b.
- devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime;
- c.
- qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni di cui ai capoversi 1–8, durante il ricevimento, il magazzinaggio, la lavorazione e la spedizione esse devono essere tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni di cui ai capoversi 1–8.
10 La gelatina commestibile deve avere un tenore di proteine dell’84 per cento almeno in massa.