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Art. 19 Ulteriore caratterizzazione e imballaggio
1 L’etichettatura dei prodotti di cui all’allegato I lettere a–c ed e del regolamento (UE) n. 1379/201317 deve contenere, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 3 OID18, le seguenti indicazioni:19
2 Il capoverso 1 non si applica a piccoli quantitativi di prodotti della pesca consegnati direttamente ai consumatori dai pescatori o dai produttori dell’acquacoltura. 3 La denominazione specifica e le indicazioni riguardanti il metodo di produzione e la categoria di attrezzi da pesca impiegati devono essere presenti in ogni fase della catena alimentare. 4 Per l’immissione sul mercato, i prodotti della pesca trattati ai sensi dell’articolo 42 ORI21 devono essere muniti di un certificato del fabbricante, dal quale risulta il genere di trattamento a cui sono stati sottoposti. Fa eccezione la consegna diretta ai consumatori. 5 In deroga alle disposizioni dell’allegato 2 parte A numero 2 OID, per i seguenti prodotti della pesca la denominazione specifica non deve essere seguita dall’indicazione «scongelato»:
6 I prodotti della pesca freschi, preparati, surgelati o trasformatiappartenenti alla famiglia delle Gempylidae, in particolare Ruvettus pretiosus e Lepidocybium flavobrunneum, possono essere immessi sul mercato soltanto sotto forma di prodotti confezionati o imballati. Sull’etichetta di questi prodotti della pesca devono figurare:
7 …22 17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18 lett. a. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 825). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2281). 22 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2281). |