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Art. 36 Denominazione specifica
1 Come denominazioni specifiche per il latte vaccino si devono impiegare le denominazioni di cui all’articolo 33 capoverso 1. 2 Per il latte di altri mammiferi deve essere indicata la specie animale. 3 Il latte intero ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a può inoltre recare una menzione quale «con tenore naturale di grasso». 4 Nel caso di miscele di latte proveniente da diversi mammiferi, occorre menzionare le specie animali e le proporzioni della miscela in percentuale (ad es. «Latte vaccino con X % di latte di capra»). |