Ordinanza del DFI
|
Art. 3 Piante che non possono essere utilizzate per la fabbricazione di derrate alimentari 2
Le piante e le parti di piante nonché i preparati e le sostanze da esse ottenuti secondo l’allegato 1 non possono essere utilizzati come derrate alimentari né possono essere aggiunti alle derrate alimentari. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 821). |