Ordinanza del DFI
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Art. 51 Requisiti
1 I prodotti di cui all’articolo 50 devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 6. Oltre alle sorte di zuccheri di cui all’allegato 9, sono ammessi anche i monosaccaridi e i disaccaridi secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201620 sui nuovi tipi di derrate alimentari. 2 Ai cioccolati di cui all’allegato 6 numeri 6–9, 11 e 12 possono essere aggiunti, oltre al burro di cacao, i grassi vegetali di cui all’allegato 7. L’aggiunta può raggiungere al massimo il 5 per cento in massa, da cui vanno dedotti gli altri ingredienti di cui al capoverso 3. Il tenore minimo prescritto di burro di cacao e di sostanza secca totale di cacao non deve tuttavia essere ridotto. 3 È permesso aggiungere altri ingredienti ai cioccolati secondo l’allegato 6 numeri 6–9, 11 e 12. La quantità di questi ingredienti aggiunti non deve essere superiore al 40 per cento in massa del peso totale. Non è invece consentita l’aggiunta di:
4 Ai prodotti descritti nell’allegato 6 numeri 5–9, 11 e 12 possono essere aggiunti solo aromi con i quali non si imita il sapore del cioccolato o del grasso di latte. |