Ordinanza del DFI
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Art. 7 Denominazione specifica
1 Per le miscele di oli commestibili che non contengono olio d’oliva oppure olio di sansa d’oliva, come pure per le miscele di grassi commestibili, vale quanto segue:
2 Gli oli e grassi commestibili aromatizzati devono contenere, nella denominazione specifica, una menzione relativa all’aromatizzazione, come «con erbe» o «con aroma di limone». |