Ordinanza
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Art. 15 Dimissioni e subentro 28
1 La Segreteria generale dell’Assemblea federale informa i Governi cantonali delle dichiarazioni di dimissioni. 2 Il Governo cantonale comunica senza indugio alla Cancelleria federale nonché alla Segreteria generale dell’Assemblea federale, all’attenzione del presidente del Consiglio nazionale, i nomi dei subentranti dichiarati eletti e li pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone. 28Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). |