Ordinanza
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Art. 8 Moduli
1 Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell’allegato 2. 2 I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Cancelleria federale. 3 Il Consiglio federale può autorizzare un Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev’essere presentata entro il 1° gennaio dell’anno dell’elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.14 14Nuovo testo giusta il n. IV 3 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). |