Ordinanza
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Art. 25 Ritiro 43
1 Prima che il Consiglio federale stabilisca la votazione popolare, la Cancelleria federale invia al comitato d’iniziativa un modulo contenente un progetto di dichiarazione di ritiro e una colonna per le firme.44 1bis Il modulo corrisponde:
1ter La Cancelleria federale invita il comitato d’iniziativa a decidere su un eventuale ritiro, impartendogli un termine di dieci giorni per raccogliere le firme necessarie dei suoi membri.46 1quater È nulla la dichiarazione di ritiro che pone altre condizioni oltre al ritiro a favore del controprogetto indiretto.47 2 La dichiarazione di ritiro e le firme vanno trasmesse alla Cancelleria federale nel termine prescritto. 3 Il ritiro è pubblicato nel Foglio federale. 43Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275). 45 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275). 46 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275). 47 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275). |