Art. 24 Domanda di rilascio di una carta di legittimazione per un domestico privato assunto all’estero
1 Subito dopo l’arrivo in Svizzera del domestico privato, il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro trasmette con nota verbale al protocollo o alla missione svizzera una domanda di rilascio di una carta di legittimazione. 2 Il domestico privato deve presentarsi personalmente presso il protocollo o la missione svizzera per farsi consegnare la propria carta di legittimazione. 3 Il protocollo o la missione svizzera può chiedere al datore di lavoro di presentarsi personalmente per assicurarsi che quest’ultimo abbia inteso gli obblighi che gli spettano in quanto datore di lavoro. 4 Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura e i documenti da presentare. |