Art. 51 Assenza del datore di lavoro
In caso di assenza del datore di lavoro, il domestico privato ha diritto al proprio salario. Il datore di lavoro è parimenti tenuto a pagare l’insieme degli elementi a suo carico conformemente all’articolo 44. Il datore di lavoro deve in particolare assicurare al domestico privato un’indennità di vitto equa, calcolata al minimo secondo le tariffe previste nell’articolo 11 OAVS21 al fine di stabilire il salario determinante secondo l’assicurazione vecchiaia e superstiti. 21 RS 831.101 |