Ordinanza
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Art. 11 Responsabilità
1 Ai danni causati dai terzi o dai loro organi e dipendenti nello svolgimento dei compiti loro affidati si applicano le disposizioni della legge del 14 marzo 195812 sulla responsabilità. 2 I danneggiati notificano le loro richieste all’organo d’esecuzione a destinazione del Dipartimento federale delle finanze. |